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Sez. 2, Sentenza n. 10705 del 15/05/2014 (Rv. 630638 - 01)

PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE | Opposizione del difensore - Rigetto o accoglimento solo parziale - Ricorso per cassazione - Legittimazione del patrocinato - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630638-01

PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE

In tema di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione a ricorrere per cassazione avverso il provvedimento che abbia rigettato o solo parzialmente accolto l'opposizione del difensore avverso il decreto di liquidazione del compenso spetta esclusivamente al difensore medesimo, non anche al patrocinato, che non può considerarsi soccombente nel procedimento, né ha interesse a dolersi dell'esiguità della liquidazione.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 lett. __VED CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)