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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17247 del 12/08/2011 (Rv. 618862 - 01)

PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE | Decreto di pagamento dei compensi - Opposizione del difensore - Applicabilità degli artt. 91 e 92, primo e secondo comma, cod. proc. civ. - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618862-01

PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE

Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari delle spese di giustizia), proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, contestando l'entità delle somme liquidate, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni del codice di procedura civile relative alla "responsabilità delle parti per le spese" (artt. 91 e 92, primo e secondo comma, cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 75 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 84, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)