Sez. U, Sentenza n. 9287 del 09/11/1994 (Rv. 488451 - 01)
USI CIVICI - IMPUGNAZIONI - COMPETENZA | Controversia relativa all'appartenenza di terreni al demanio civico - Decisione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici - Impugnazione - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Reclamo alla sezione speciale della Corte di Appello di Roma.
USI CIVICI - IMPUGNAZIONI - COMPETENZA
L'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata in base alla qualificazione giuridica del rapporto controverso adottata dal giudice nel provvedimento stesso, a prescindere dalla sua esattezza. Pertanto, contro la decisione del Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici, che risolva una controversia relativa all'appartenenza di terreni al demanio civico, sul presupposto che la qualità degli stessi fosse stata implicitamente contestata da una delle parti, è esperibile il reclamo alla Sezione speciale della Corte d'appello di Roma (art. 32 legge n. 1766 del 1927) - non già il rimedio residuale del ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 cost.-, in quanto l'esistenza dell'indicato presupposto deve formare oggetto del sindacato del giudice del gravame, in sede di esame dello stesso, senza assumere rilievo nell'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)