diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 12478 del 21/05/2013 (Rv. 626509 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO | Cancellazione dall'albo dell'avvocato domiciliatario - Comportamento decettivo tenuto dal difensore in ordine alla persistenza dello "ius postulandi" - Notificazione dell'impugnazione presso il procuratore cancellato - Nullità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626509-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO

La sanzione della nullità della notificazione dell'atto di impugnazione eseguita presso l'avvocato domiciliatario il quale, successivamente alla data di deliberazione della sentenza di primo grado, sia stato cancellato dall'albo per effetto dell'irrogazione di sanzione disciplinare non opera allorché lo stesso difensore abbia tenuto, nonostante tale evento ed in violazione dei principi di buona fede, lealtà e correttezza, un comportamento obiettivamente decettivo, idoneo a creare una situazione di apparenza di persistente titolarità dello "ius postulandi", continuando a curare all'esterno in qualità di avvocato la pratica del proprio assistito per ottenere l'esecuzione della sentenza, in maniera da giustificare l'affidamento incolpevole della controparte circa la sua perdurante legittimazione, dovendosi comunque evitare ogni impiego abusivo o deviato degli strumenti processuali. (Nell'enunciare il principio, la S.C. ha evidenziato, con riguardo alla fattispecie concreta, la verosimile consapevolezza della parte "rappresentata" circa l'abuso posto in essere dal suo, ormai ex, avvocato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)