Sez. 5, Sentenza n. 7494 del 03/05/1983 Ud. (dep. 19/09/1983) Rv. 160214 - 01
PENA - DETERMINAZIONE - IN FASE DI APPELLO - REATO CONTINUATO - ASSOLUZIONE DA ALCUNI REATI INTEGRANTI IL REATO CONTINUATO - DETERMINAZIONE DELLA PENA - VALUTAZIONE IDENTICA A QUELLA OPERATA IN PRIMO GRADO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
PENA - DETERMINAZIONE - IN FASE DI APPELLO - REATO CONTINUATO - ASSOLUZIONE DA ALCUNI REATI INTEGRANTI IL REATO CONTINUATO - DETERMINAZIONE DELLA PENA - VALUTAZIONE IDENTICA A QUELLA OPERATA IN PRIMO GRADO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Il giudice di appello, quando procede nuovamente al calcolo della Determinazione della pena, dopo aver eliminato uno o più reati, ha il potere di valutare l'entità dell'aumento per la continuazione negli stessi termini già operati in primo grado, purché la pena definitiva, tenuto conto della nuova Determinazione della pena base, venga a risultare in ogni caso inferiore a quella oggetto di riforma.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 134, Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)