Sez. 2, Sentenza n. 14389 del 28/04/1989 Ud. (dep. 26/10/1989) Rv. 182353 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - APPELLO DEL SOLO IMPUTATO - REVOCA DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - LEGITTIMITĂ€ - RATIO.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - APPELLO DEL SOLO IMPUTATO - REVOCA DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - LEGITTIMITĂ€ - RATIO.*
Anche nel caso di appello proposto dal solo imputato, il giudice di secondo grado può pronunciare la revoca della sospensione condizionale della pena senza violare il divieto della "reformatio in peius" e la regola del "tantum devolutum quantum appellatum". La revoca opera, infatti, di diritto ed il relativo provvedimento del giudice non ha funzione costitutiva ma meramente ricognitiva, mentre il divieto di revoca dei benefici, previsto dall'art. 515, terzo comma cod. proc. pen., non si riferisce alla ipotesi di benefici concessi con sentenza diversa e precedente. (Conf mass n 145606).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 505 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)