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Sez. 3, Sentenza n. 1205 del 30/05/1967 (Rv. 327682 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - GIUDIZIO GLOBALE E SINTETICO.*
Stato
decisa il 1967-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327682-01

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - GIUDIZIO GLOBALE E SINTETICO.*

La valutazione delle prove effettuate dal giudice di merito non e censurabile in Sede di legittimita, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, quando il giudice, che l'ha compiuta, ne ha riassunto i risultati in una considerazione globale e sintetica, che tenga conto di tutti gli elementi acquisiti.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)