Sez. 3, Sentenza n. 1205 del 30/05/1967 (Rv. 327682 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - GIUDIZIO GLOBALE E SINTETICO.*
PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - GIUDIZIO GLOBALE E SINTETICO.*
La valutazione delle prove effettuate dal giudice di merito non e censurabile in Sede di legittimita, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, quando il giudice, che l'ha compiuta, ne ha riassunto i risultati in una considerazione globale e sintetica, che tenga conto di tutti gli elementi acquisiti.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)