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Sez. 3, Sentenza n. 4577 del 03/09/1985 (Rv. 442034 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - COLTIVATORE DIRETTO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - CONDUTTORE DEDITO ESCLUSIVAMENTE ALL'ALLEVAMENTO DEL BESTIAME - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442034-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - COLTIVATORE DIRETTO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - CONDUTTORE DEDITO ESCLUSIVAMENTE ALL'ALLEVAMENTO DEL BESTIAME - ESCLUSIONE.*

La qualità di coltivatore diretto, ai fini della prelazione agraria, viene riconosciuta a coloro che abitualmente e direttamente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità del fondo ed il governo del bestiame. Conseguentemente, tale qualità, mentre non sussiste in capo al conduttore che si dedichi esclusivamente all'allevamento ed al governo del bestiame, va ravvisata se lo stesso associ detta attività a quella di coltivazione del fondo. (V 3473/83, mass n 428356).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)