Sez. 3, Sentenza n. 4821 del 20/09/1979 (Rv. 401437 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - ECCEZIONI - PRINCIPIO DI PROVA SCRITTA - NOZIONE - COORDINAMENTO DI CLAUSOLE O DICHIARAZIONI CONTESTUALI RACCHIUSE NELL'UNICO ATTO SCRITTO - PROVA TESTIMONIALE - LIMITI - INTERPRETAZIONE DELLA VOLONTA DEI CONTRAENTI.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - ECCEZIONI - PRINCIPIO DI PROVA SCRITTA - NOZIONE - COORDINAMENTO DI CLAUSOLE O DICHIARAZIONI CONTESTUALI RACCHIUSE NELL'UNICO ATTO SCRITTO - PROVA TESTIMONIALE - LIMITI - INTERPRETAZIONE DELLA VOLONTA DEI CONTRAENTI.*
Il principio di prova scritta, che, ai sensi del disposto dell'art 2724 n 1 cod civ, consente eccezionalmente la prova per testi in deroga al divieto stabilito dagli articoli precedenti e, in particolare, in deroga al divieto posto dall'art 2722 cod civ, deve consistere in uno scritto, proveniente dalla persona contro la quale e diretta la domanda, diverso dalla scrittura contenente i patti e le risultanze che si vorrebbero sovvertire con la prova testimoniale e non gia in espressioni o patti compresi in questo stesso documento. In tal caso, profilandosi, in sostanza, un problema di coordinamento di clausole o dichiarazioni contestuali racchiuse nell'unico atto scritto, la prova testimoniale puo essere eventualmente consentita solo sotto il diverso profilo della sua utilita ai fini dell'interpretazione della volonta dei contraenti. (V 933/76, mass n 379585; (V 3263/73, mass n 367068).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2724 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)