Sez. 1, Ordinanza n. 1636 del 06/11/1973 Cc. (dep. 17/04/1974) Rv. 126709 - 01
COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - SOTTRAZIONE AGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - LUOGO DI CONSUMAZIONE DEL REATO - DIMORA DELL'AVENTE DIRITTO AI MEZZI DI SUSSISTENZA.*
COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - SOTTRAZIONE AGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - LUOGO DI CONSUMAZIONE DEL REATO - DIMORA DELL'AVENTE DIRITTO AI MEZZI DI SUSSISTENZA.*
Ai fini della Determinazione della Competenza territoriale, nell'ipotesi delittuosa di cui all'art 570 capoverso n 2 cod pen deve aversi riguardo al luogo di dimora effettiva dell'avente diritto ai mezzi di sussistenza, anche quando tale luogo non coincida con il domicilio civile o anagrafico e neppure con la residenza e non gia - nel caso che il delitto sia consumato in danno del coniuge anche se non sia intervenuta separazione personale - al luogo del domicilio coniugale.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 com. 2 n. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)