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Sez. 6, Sentenza n. 29161 del 13/05/2016 Ud. (dep. 12/07/2016) Rv. 267620 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA | Residenza all'estero dell'avente diritto - Determinazione del luogo di consumazione del reato - Effettiva dimora dell'avente diritto - Rilevanza della procura al Ministero dell'Interno per l'esazione della prestazione alimentare - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-05-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267620-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA

Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare si consuma nel luogo di effettiva dimora dell'avente di diritto alla prestazione. (In motivazione la Corte ha chiarito che qualora il creditore si trovi all'estero, il conferimento da parte di questi della procura a riscuotere gli alimenti al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 1 della Convenzione sull'esazione delle prestazioni alimentari all'estero, ratificata dall'Italia con la l. 23 marzo 1958 n. 338, non trasferendo la titolarità della situazione giuridica azionata, non muta il luogo di adempimento dell'obbligazione, salvo il caso in cui il debitore in concreto esegua la prestazione presso la sede dell'Istituzione intermediaria).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 9 CORTE COST., Cod. Pen. art. 570 CORTE COST., Legge 23/03/1958 num. 338

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)