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Sez. 2, Sentenza n. 131 del 19/01/1968 (Rv. 330979 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - POSSIBILITA DI VERSAMENTI PER CONTRIBUTI ARRETRATI PRESCRITTI - ESCLUSIONE - RINUNCIA DEL DEBITORE ALLA PRESCRIZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1968-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330979-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - POSSIBILITA DI VERSAMENTI PER CONTRIBUTI ARRETRATI PRESCRITTI - ESCLUSIONE - RINUNCIA DEL DEBITORE ALLA PRESCRIZIONE - IRRILEVANZA.*

L'art 55 della legge n 1827 del 1935 esclude, perentoriamente, la possibilita di effettuare versamenti, a regolarizzazione di contributi arretrati, dopo che, rispetto ai contributi stessi, sia intervenuta la prescrizione, e, con la sua chiara formulazione, toglie qualsiasi valore ad un eventuale contrario accordo tra le parti. Pertanto, e giuridicamente irrilevante la rinuncia alla prescrizione da parte del debitore obbligato, che e il datore di lavoro, non potendo il creditore INPS aderirvi, per non creare tardive ed incontrollabili posizioni assicurative, implicanti un turbamento nell'assetto della previdenza sociale.*

Riferimenti normativi: Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 55

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)