Sez. 1, Sentenza n. 1419 del 04/03/1996 Cc. (dep. 10/04/1996) Rv. 204309 - 01
Misure cautelari - Personali - Estinzione - In genere | Revoca o sostituzione - Istanza fondata sulle condizioni di salute dell'imputato - Obbligo del giudice di disporre accertamenti sanitari - Esclusione - Obbligo di motivare adeguatamente la reiezione dell'istanza - Sussistenza.
Misure cautelari - Personali - Estinzione - In genere
La richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, basata sulle condizioni di salute dell'imputato non impone automaticamente al giudice, che non ritenga di accoglierla sulla base degli atti, di nominare un perito per gli accertamenti medici del caso, se non sussista un "fumus", e cioè non risulti già formulata una diagnosi di incompatibilità con lo stato di detenzione o comunque non si prospetti una situazione patologica tale da non consentire adeguate cure in carcere. Ne consegue che il giudice ben può respingere l'istanza senza l'ausilio di accertamenti medici, purché dia ragione della scelta operata e della decisione adottata con argomentazione adeguata e coerente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 289 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 289 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)