Sez. 6, Sentenza n. 1672 del 23/04/1997 Cc. (dep. 05/06/1997) Rv. 209310 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA | Sostituzione - Custodia cautelare in carcere - Richiesta fondata sulle condizioni di salute dell'imputato - Dovere del giudice di disporre accertamenti sanitari - Nomina di un perito - Inderogabilità di tale nomina - Esclusione - Condizioni - "Fumus" di incompatibilità con la detenzione in carcere - Necessità - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA
In tema di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, l'art. 299, comma 4 ter, cod. proc. pen. prevede che se la richiesta è basata sulle condizioni di salute di cui all'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen., ovvero se tali condizioni di salute sono segnalate dal servizio sanitario penitenziario, il giudice, se non ritiene di accoglierla, dispone gli accertamenti medici del caso, nominando un perito. Tale previsione, peraltro, non impone automaticamente al giudice la nomina di un perito per gli accertamenti medici del caso se non sussista un apprezzabile "fumus" e cioè se non risulti formulata una diagnosi di incompatibilità o comunque non si prospetti una situazione patologica tale da non consentire adeguate cure in carcere. (Fattispecie nella quale il giudice investito della richiesta di sostituzione della misura carceraria aveva correttamente ritenuto non ravvisabile un quadro di assoluta incompatibilità con la detenzione in carcere osservando che, sulla base degli atti, risultava che la malattia dell'imputato era adeguatamente curata nella struttura sanitaria carceraria, che all'occorrenza era possibile fare ricorso a ricoveri esterni e che erano già in corso gli accertamenti medici ritenuti necessari dal consulente di parte).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 4 n. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 com. 4 n. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)