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Sez. U, Sentenza n. 5283 del 05/03/2009 (Rv. 607045 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Ritardo nel deposito di provvedimenti giurisdizionali - Contestazione in sede disciplinare - Inizio di una nuova condotta omissiva decorrente dalla data dell'incolpazione - Configurabilità - Violazione del divieto di reiterazione dei giudizi per il medesimo fatto - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607045-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

Il ritardo nel deposito di provvedimenti giurisdizionali, contestato al magistrato in sede disciplinare, si traduce in una condotta a carattere omissivo collegata al permanere del dovere di provvedere all'adempimento omesso e, quindi, cessa per il sopravvenire, in alternativa, del contegno attivo dello stesso magistrato, consistente nella redazione e deposito dei provvedimenti riservati, ovvero della contestazione dell'infrazione nella predetta sede disciplinare. Nella seconda ipotesi, siccome la formalizzazione dell'addebito non elimina il dovere di emettere il provvedimento riservato, insorge (con decorrenza dalla data considerata nell'atto di incolpazione) una nuova condotta omissiva, che costituisce fatto diverso da quello a tale data esaurito. Ne consegue che il procedimento instaurato in relazione a questo nuovo fatto e l'eventuale nuova sanzione non comportano la violazione del divieto di reiterazione di procedimenti e di sanzioni. (Fattispecie di rigetto del ricorso avverso ordinanza di sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio relativa a magistrato il quale, incolpato per il ritardo nel deposito di provvedimenti civili fino a dieci anni e di provvedimenti penali fino a cinque anni, dopo essere stato condannato alla censura, aveva, nonostante nuovi solleciti provenienti dal dirigente del suo ufficio, perpetuato i ritardi in relazione a quegli stessi provvedimenti di cui già aveva tardato il deposito).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)