Sez. 3, Sentenza n. 5008 del 16/11/1977 (Rv. 388621 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE - INA CASA - SPESE DI ORDINARIA E DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE - ONERE DELL'ASSEGNATARIO - RINUNCIA DI QUEST'ULTIMO AL DIRITTO SULLE PARTI DELL'IMMOBILE DI USO COMUNE ED ESENZIONE DAL CONTRIBUIRE ALLE RELATIVE SPESE - DIVIETO.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE - INA CASA - SPESE DI ORDINARIA E DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE - ONERE DELL'ASSEGNATARIO - RINUNCIA DI QUEST'ULTIMO AL DIRITTO SULLE PARTI DELL'IMMOBILE DI USO COMUNE ED ESENZIONE DAL CONTRIBUIRE ALLE RELATIVE SPESE - DIVIETO.*
Gli assegnatari di alloggi INA-casa, pur essendo titolari di un rapporto che e formalmente di locazione fino alla stipulazione del contratto di compravendita, sono soggetti all'Onere delle spese di gestione dell'immobile, sia di ordinaria, sia di straordinaria amministrazione, a norma degli artt 16 e 19 della legge 28 febbraio 1949, n 43: ne consegue che l'assegnatario non puo rinunciare al diritto spettantegli sulle parti dell'immobile di uso comune ed esimersi dal contribuire alle relative spese di Esercizio e di manutenzione.*
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)