Sez. 3, Sentenza n. 11239 del 18/07/2003 (Rv. 565242 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE | Assegnazione ai sensi della legge n. 1460 del 1963 "in proprietà immediata" - Applicazione analogica dell'art. 16 della legge n. 43 del 1949 con previsione delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico degli assegnatari - Esclusione - Fondamento.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE
In tema di assegnazione di alloggi economici e popolari avvenuta ai sensi dell'art. 2 della legge 4 novembre 1963, n. 1460 con trasferimento in proprietà degli appartamenti "immediato", l'applicazione analogica dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1949, n. 43 - il quale prevede che, nel caso di assegnazioni in proprietà con consegna immediata e pagamento rateale, "tutte le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi assegnati ai sensi dell'art. 14 sono a carico degli assegnatari" - trova ostacolo sia nel fatto che la norma contenuta in tale disposizione deroga alla disciplina della locazione, applicabile in linea di principio all'assegnatario dell'alloggio di edilizia economica e popolare, sia nella considerazione che la norma stessa si riferisce alla situazione dell'assegnazione con patto di futura vendita, che è diversa dall'assegnazione in proprietà immediata.
Riferimenti normativi: Legge 04/11/1963 num. 1460, Legge 28/02/1949 num. 43 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)