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Sez. L, Sentenza n. 555 del 24/01/1981 (Rv. 411036 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLA DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - ATTRIBUZIONE PER CONTRATTO COLLETTIVO ALLE 'PRIMÈ E ALLE 'ALTRE PRIME PARTÌ NEL SUONO DI STRUMENTI ORCHESTRALI LA STESSA QUALIFICA E LO STESSO TRATTAMENTO RETRIBUTIVO E NORMATIVO - OBBLIGO CONTRATTUALE DI SOSTITUZIONE DELLE 'PRIMÈ - REITERATA SOSTITUZIONE ALLA 'PRIMA PARTÈ DELLA 'ALTRA PRIMA PARTÈ PER IL PERIODO PRESCRITTO - DIRITTO CONSEGUENTE DI ACQUISIRE IL RUOLO DI 'PRIMA PARTÈ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411036-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLA DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - ATTRIBUZIONE PER CONTRATTO COLLETTIVO ALLE 'PRIMÈ E ALLE 'ALTRE PRIME PARTÌ NEL SUONO DI STRUMENTI ORCHESTRALI LA STESSA QUALIFICA E LO STESSO TRATTAMENTO RETRIBUTIVO E NORMATIVO - OBBLIGO CONTRATTUALE DI SOSTITUZIONE DELLE 'PRIMÈ - REITERATA SOSTITUZIONE ALLA 'PRIMA PARTÈ DELLA 'ALTRA PRIMA PARTÈ PER IL PERIODO PRESCRITTO - DIRITTO CONSEGUENTE DI ACQUISIRE IL RUOLO DI 'PRIMA PARTÈ - ESCLUSIONE.*

Presupposto del passaggio automatico di qualifica di cui all'art 2103 cod civ e che il dipendente sia assegnato a mansioni obiettivamente diverse da quelle concordate o precedentemente svolte, cui corrisponda una differente qualifica con differente e piu favorevole trattamento economico e normativo o, quanto meno, una posizione professionale di autonomo rilievo nell'ambito della organizzazione dell'azienda che meriti una specifica tutela. Pertanto, qualora il contratto collettivo (nella specie, per gli orchestrali della RAI) nell'attribuire alle 'primè e alle 'altre prime partì nel suono di determinati strumenti la stessa qualifica e lo stesso trattamento retributivo e normativo, imponendo a queste ultime, quale Obbligo contrattuale, di sostituire le 'primè, alla differenziazione di ruolo, di contenuto meramente soggettivo, non puo essere attribuita la consistenza obiettiva di qualifica, rilevante ai fini dell'assegnazione definitiva, con la conseguenza che la reiterata sostituzione alla "prima parte" dell'"altra prima parte", per il periodo prescritto, non da diritto a quest'ultima di acquisire il ruolo di 'prima partè. (V 1207/80, mass n 404701).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)