Sez. L, Sentenza n. 1207 del 18/02/1980 (Rv. 404701 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - COMPONENTI DI UN'ORCHESTRA MUSICALE - SVOLGIMENTO DI MANSIONI PROFESSIONALI DI QUALIFICA SUPERIORE E STUDIO DELLA RELATIVA PARTITURA - DIRITTO ALLA CORRISPONDENTE QUALIFICA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI DI PRIMO VIOLONCELLO DA PARTE DI UN PROFESSORE D'ORCHESTRA ASSUNTO PER IL RUOLO DI VIOLONCELLO DI FILA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - COMPONENTI DI UN'ORCHESTRA MUSICALE - SVOLGIMENTO DI MANSIONI PROFESSIONALI DI QUALIFICA SUPERIORE E STUDIO DELLA RELATIVA PARTITURA - DIRITTO ALLA CORRISPONDENTE QUALIFICA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI DI PRIMO VIOLONCELLO DA PARTE DI UN PROFESSORE D'ORCHESTRA ASSUNTO PER IL RUOLO DI VIOLONCELLO DI FILA.*
Anche per il componente di un'orchestra musicale l'espletamento delle mansioni professionali di superiore qualifica, con lo studio della correlativa partitura musicale, non da luogo al sorgere del relativo diritto a norma dell'art 2103 cod civ, quando venga effettuato non per sopperire a permanenti carenze di organico e con la debita continuita per il periodo prescritto, bensi per l'assenza del titolare del relativo ruolo od in alternanza con lo stesso nonche in esecuzione di un Obbligo contrattualmente assunto in osservanza della contrattazione collettiva. (nella specie, per un professore di orchestra, assunto per il ruolo di violoncello di fila e al quale era stato successivamente assegnato l'Obbligo di 'primo violoncellò, la Corte suprema ha confermato la decisione del giudice del merito, che ha negato il diritto alla qualifica di altro 'primo violoncellò, sulla base del principio di diritto su enunciato).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)