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Sez. U, Sentenza n. 12099 del 10/11/1992 (Rv. 479436 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza sanitaria - Spese mediche, ospedaliere | Spese per prestazioni ospedaliere ricevute all'estero e previamente autorizzate - Domande di rimborso per l'intero e non soltanto per la percentuale prevista dalla normativa regionale - Devoluzione al giudice amministrativo.
Stato
decisa il 1992-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479436-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza sanitaria - Spese mediche, ospedaliere

La controversia introdotta dall'assistito dal servizio sanitario nazionale che, in relazione a prestazioni ospedaliere ricevute all'estero e preventivamente autorizzate, pretenda il rimborso dell'intero ammontare delle spese sostenute, anziché solo di una percentuale di esse secondo la previsione della normativa regionale (nella specie, art. 7 della legge della Regione Emilia Romagna 14 maggio 1975 n. 30) richiamata dall'art. 3 della legge (statale) 23 ottobre 1985 n. 595, attiene ad una posizione non di diritto soggettivo ma di interesse legittimo, al corretto esercizio del potere autorizzatorio dell'ente regionale, ed è pertanto, devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la possibilità di scelta di una struttura ospedaliera fuori dal territorio nazionale non è assoluta ed incondizionata, ma subordinata al riconoscimento, da parte della struttura pubblica, della propria incapacità di soddisfare adeguatamente la richiesta (anche da un punto di vista di disponibilità finanziaria).

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge Reg. Emilia-Romagna 14/05/1975 num. 30 art. 7, Legge Reg. Emilia-Romagna 14/05/1975 num. 30 art. 25, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 25 CORTE COST., Legge 23/10/1985 num. 595 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)