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Sez. 5, Sentenza n. 6893 del 29/04/1998 Ud. (dep. 10/06/1998) Rv. 211365 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN DOCUMENTI EQUIPARATI AGLI ATTI PUBBLICI | Assegno bancario - Conto corrente estinto - Reato di falso - Esclusione - Reato di emissione di assegno senza i requisiti prescritti - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211365-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN DOCUMENTI EQUIPARATI AGLI ATTI PUBBLICI

In tema di falsità in assegno bancario, si risponde del solo delitto di falso previsto dagli art. 485 e 491 cod. pen, allorché si emetta l'assegno falsificando la firma del titolare del conto corrente; ma se la falsa firma viene apposta su titolo tratto sul proprio conto corrente, dopo l'estinzione del medesimo, si risponde del delitto di cui all'art. 1 della legge n. 386 del 1990.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 485, Cod. Pen. art. 491, Legge 15/12/1990 num. 386 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)