Sez. 5, Sentenza n. 11805 del 07/11/1997 Ud. (dep. 17/12/1997) Rv. 209233 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE SENZA I REQUISITI PRESCRITTI | Assenza di convenzione o a seguito di revoca - Protesto - Limiti probatori - Conoscenza della revoca da parte dell'emittente - Prova - Fornita dall'accusa - Necessità - Modalità - Testimonianza del funzionario di banca - Sufficienza - Esclusione - Ragioni.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE SENZA I REQUISITI PRESCRITTI
È configurabile il delitto di cui all'art. 1 Legge n. 386/90, nel caso di emissione di un assegno bancario in assenza di una convenzione di "cheque" ovvero in tempo successivo alla revoca di essa, purché portata a conoscenza del traente. Ne consegue che, quando l'assegno è emesso dal titolare di un conto corrente, l'eventuale protesto è idoneo di per sè a provare l'intervenuta revoca dell'autorizzazione del trattario, ma ai fini della dichiarazione di responsabilità, è necessario che l'accusa fornisca la prova che l'emittente era a conoscenza di tale revoca anteriormente all'emissione del titolo. A tal fine, la prova dell'avvenuta comunicazione di revoca dell'autorizzazione, dalla quale si deduce la volontà della banca, ritualmente portata a conoscenza dell'imputato, deve essere fornita dal P.M., attraverso la rituale produzione documentale, mentre non è sufficiente la mera prova testimoniale del funzionario della banca, idonea a dimostrare solo l'avvenuta revoca dell'autorizzazione, ma non, in via generale, conoscenza di tale revoca da parte dell'emittente. Per la sua piena operatività occorre che la revoca venga comunicata al traente a mezzo lettera raccomandata o con telegramma, con avviso di ricevimento e produce effetto, nei suoi confronti, dal momento della ricezione. Detta revoca, infatti, rientra nel novero delle dichiarazioni ricettizie di cui all'art. 1334 cod. civ., in relazione alle quali opera la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., salva la prova contraria fornita dall'interessato.
Riferimenti normativi: Legge 15/12/1990 num. 386 art. 1, Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)