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Sez. 1, Sentenza n. 1507 del 27/02/1990 (Rv. 465567 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - SENTENZA DI APPELLO - PRONUNCIA SULLA COMPETENZA E SUL MERITO - IMPUGNAZIONE PER LA SOLA COMPETENZA - REGOLAMENTO NECESSARIO DI COMPETENZA.*
Stato
decisa il 1990-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465567-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - SENTENZA DI APPELLO - PRONUNCIA SULLA COMPETENZA E SUL MERITO - IMPUGNAZIONE PER LA SOLA COMPETENZA - REGOLAMENTO NECESSARIO DI COMPETENZA.*

Qualora la sentenza d'appello che, avendo pronunciato sulla Competenza e sul merito, sia stata impugnata solo per la parte relativa alla Competenza, le relative censure vanno proposte con istanza di regolamento di Competenza (art. 43 cod. proc. civ.) e non con il ricorso per Cassazione nei modi ordinari, salvo che detto ricorso possa convertirsi in istanza di regolamento, ove sia stato proposto entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza o, in Mancanza della comunicazione, dalla notificazione di essa (secondo comma art. 47 cod. proc. civ.). (Conf 5978/86, mass n 448327, sulla prima parte; (Conf 4766/84, mass n 436671; (Conf 1711/82, mass n 419546).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)