Sez. L, Sentenza n. 1711 del 16/03/1982 (Rv. 419546 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - NECESSARIO - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - TERMINE - SENTENZA DI APPELLO SUL MERITO E SULLA COMPETENZA - IMPUGNAZIONE SOLTANTO SULLA COMPETENZA - ISTANZA DI REGOLAMENTO - MEZZO ESCLUSIVO - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - CONVERSIONE IN ISTANZA DI REGOLAMENTO - CONDIZIONI - OSSERVANZA DEL TERMINE DI TRENTA GIORNI - DECORRENZA DI QUESTO - NEI CONFRONTI DEL CONTUMACE - DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - NECESSARIO - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - TERMINE - SENTENZA DI APPELLO SUL MERITO E SULLA COMPETENZA - IMPUGNAZIONE SOLTANTO SULLA COMPETENZA - ISTANZA DI REGOLAMENTO - MEZZO ESCLUSIVO - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - CONVERSIONE IN ISTANZA DI REGOLAMENTO - CONDIZIONI - OSSERVANZA DEL TERMINE DI TRENTA GIORNI - DECORRENZA DI QUESTO - NEI CONFRONTI DEL CONTUMACE - DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA.*
Ai sensi degli artt. 42 e 43 cod. proc. civ., applicabili anche con riguardo alle pronunce emesse in grado d'appello, l'impugnazione esperibile avverso la sentenza che abbia deciso sulla Competenza e sul merito, ove rivolta a censurare solo la prima statuizione, così come quella esperibile avverso la sentenza che abbia provveduto unicamente sulla Competenza, è esclusivamente la istanza di regolamento di Competenza, e non, pertanto, il ricorso ordinario per Cassazione, il quale non può essere convertito in istanza di regolamento, qualora non risulti osservato il termine perentorio di cui all'art. 47 secondo comma cod. proc. civ. e cioè di trenta giorni che, nei confronti del contumace (al quale non deve essere data comunicazione del dispositivo della sentenza da parte della cancelleria), decorre dal giorno di pubblicazione della sentenza. (Conf 5100/81, mass n 415885, sulla seconda parte; (Conf 4963/79, mass n 401620; (Conf 4139/79, mass n 400652; (Conf 5137/78, mass n 394890; (Conf 2805/78, mass n 392231; (Conf 724/78, mass n 390367).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)