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Sez. 3, Sentenza n. 89 del 12/01/1972 (Rv. 355790 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - PRONUNCIA RELATIVA - IMPUGNAZIONE - PROPONIBILITA NEI SOLI CONFRONTI DEL DISTRATTARIO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1972-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355790-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - PRONUNCIA RELATIVA - IMPUGNAZIONE - PROPONIBILITA NEI SOLI CONFRONTI DEL DISTRATTARIO - LIMITI.*

L'impugnazione contro la pronuncia di distrazione delle spese deve proporsi nei confronti del difensore e non della parte da lui difesa: ma questo principio non si applica quando i motivi dell'appello non si appuntano esclusivamente sulla statuizione relativa alla distrazione, ma si estendono alla condanna alle spese nella sua globalita. (V 615'70; mass n 345760).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)