Sez. 2, Sentenza n. 5646 del 07/01/1976 Ud. (dep. 06/05/1976) Rv. 133419 - 01
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICOGNIZIONE DI COSE - REFURTIVA - RICONOSCIMENTO DELLE COSE SOTTRATTE - DA PARTE DEL DERUBATO - INAPPLICABILITA DELLE NORME SULLA RICOGNIZIONE.*
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICOGNIZIONE DI COSE - REFURTIVA - RICONOSCIMENTO DELLE COSE SOTTRATTE - DA PARTE DEL DERUBATO - INAPPLICABILITA DELLE NORME SULLA RICOGNIZIONE.*
La ricognizione di cose come atto formale (art 361 cod proc pen) non concerne il riconoscimento da parte del derubato delle cose che formano il compendio della refurtiva, cose delle quali egli aveva avuto il possesso e che era, quindi, in grado di identificare prescindendo dall'osservanza di particolari formalita.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 361
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)