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Sez. 4, Sentenza n. 3198 del 23/11/1988 Ud. (dep. 27/02/1989) Rv. 180666 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - PARTE LESA - RICONOSCIMENTO DI REFURTIVA - RICOGNIZIONE DI COSE - FORMALITÀ - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - VALENZA PROBATORIA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1988-11-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180666-01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - PARTE LESA - RICONOSCIMENTO DI REFURTIVA - RICOGNIZIONE DI COSE - FORMALITÀ - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - VALENZA PROBATORIA - LIMITI.*

In tema di indagini preliminari di polizia giudiziaria, il semplice riconoscimento della refurtiva da parte del derubato non costituisce atto formale di ricognizione di cose, e il relativo accertamento, affidato alla dichiarazione della parte lesa, può essere liberamente apprezzato dal giudice di merito, anche se non siano state osservate le norme previste per l'atto tipico istruttorio di ricognizione di cose, ex art. 361 cod. proc. pen. (Conf mass n 161671; (Conf mass n 133419).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 225 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 361

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)