Sez. 2, Sentenza n. 3198 del 07/10/1969 (Rv. 343192 - 01)
PREVIDENZA ED ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - MOMENTO CUI L'INVALIDITA DEVE RIFERIRSI - INFERMITA DENUNZIATA INTERESSANTE ANCHE ALTRI ORGANI - OBBLIGHI DELL'ISTITUTO.*
PREVIDENZA ED ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - MOMENTO CUI L'INVALIDITA DEVE RIFERIRSI - INFERMITA DENUNZIATA INTERESSANTE ANCHE ALTRI ORGANI - OBBLIGHI DELL'ISTITUTO.*
Quando l'assicurato si dichiari sofferente di malattia, che sia tale per sua natura, da poter determinare alterazioni o lesioni anche fuori dell'organo direttamente interessato, l' istituto e tenuto ad estendere i suoi accertamenti anche al di la dell'organo interessato dalla malattia o dai sintomi denunziati, con la conseguenza che, ove tali accertamenti risultino omessi, ben puo il giudice tener conto, ai fini del riconoscimento del diritto dell'assicurato alla pensione di invalidita, delle affezioni che, sebbene accertate successivamente, siano comunque riferibili alla malattia o ai sintomi resi noti durante il corso del procedimento amministrativo.*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)