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Sez. 2, Sentenza n. 457 del 22/02/1971 (Rv. 350063 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - MOMENTO CUI L'INVALIDITA DEVE RIFERIRSI - INVALIDITA ACCERTATA NELLA FASE GIUDIZIARIA - RILEVANZA - CONDIZIONI - MANCATO ACCERTAMENTO AMMINISTRATIVO NON IMPUTABILE ALL'ASSICURATO - DENUNZIA DELLA INVALIDITA - ESPOSIZIONE DEI SINTOMI - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1971-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350063-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - MOMENTO CUI L'INVALIDITA DEVE RIFERIRSI - INVALIDITA ACCERTATA NELLA FASE GIUDIZIARIA - RILEVANZA - CONDIZIONI - MANCATO ACCERTAMENTO AMMINISTRATIVO NON IMPUTABILE ALL'ASSICURATO - DENUNZIA DELLA INVALIDITA - ESPOSIZIONE DEI SINTOMI - SUFFICIENZA.*

In tema di pensioni di invalidita al lavoro, il giudice deve tener conto delle malattie che si siano evidenziate dopo la fase amministrativa, nel corso del giudizio, quando il mancato accertamento di esse nel procedimento amministrativo non sia addebitabile all'assicuratò questi, infatti, ha solo l'Obbligo di indicare i sintomi delle malattie di cui si ritiene affetto, e non la loro esatta denominazione, rimanendo a carico dell' istituto nazionale di previdenza sociale il dovere di compiere con diligenza tutti gli accertamenti. (V 3197'69, mass n 343192' 3196'69, mass n 343190' 2160'67, mass n 329307).*

Riferimenti normativi: Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 62, Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)