Sez. L, Sentenza n. 1935 del 17/02/1992 (Rv. 475770 - 01)
Sanzioni amministrative - Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni - Violazione in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie - Omissione o ritardo nel versamento di contributi o premi | Ordinanza ingiunzione emessa anche per il pagamento dei contributi e premi e delle somme aggiuntive per sanzione civile - Annullamento per difetto della previa contestazione - Pronuncia in merito alle obbligazioni civili - Inammissibilità - Diritto di credito dell'ente - Persistenza - Riscossione mediante l'ordinanza ingiunzione - Divieto.
Sanzioni amministrative - Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni - Violazione in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie - Omissione o ritardo nel versamento di contributi o premi
In caso di violazione (per difetto di contestazione) dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l'annullamento dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 35 della stessa legge per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, con la quale è stato ingiunto anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive a titolo di sanzione civile, esaurisce l'oggetto del giudizio di opposizione, non essendo ammissibile una pronunzia in merito alle obbligazioni civili fatte valere con lo stesso provvedimento, sebbene a queste ultime (per le quali non opera l'obbligo di osservare le forme di cui al primo comma dell'art. 18) non si applichi l'ultimo comma del menzionato art. 14, che stabilisce l'estinzione della sola obbligazione di pagare la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa. Ne discende che l'ente creditore conserva il diritto di pretendere l'adempimento del credito contributivo, ma non può avvalersi dell'ordinanza-ingiunzione per procedere alla sua riscossione.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)