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Sez. L, Sentenza n. 28291 del 21/12/2005 (Rv. 585816 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Art. 67 CCNL 26 novembre 1994 per dipendenti postali - Premio di produttività - Computabilità nella retribuzione - Interpretazione contrastante con il criterio letterale e logico - sistematico - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585816-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

Contrasta con il canone della letteralità di cui all'art. 1362 cod. civ. e con il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 cod. civ. che, nell'interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune, assume un particolare rilievo in ragione delle particolari caratteristiche connotanti la contrattazione collettiva, la decisione di merito che non valuti la spettanza del premio di produttività, previsto dall'art. 67 del CCNL 26 novembre 1994 per dipendenti postali, con un'organica lettura delle pertinenti clausole contrattuali, tenendo conto del tenore letterale e del significato risultante dal loro insieme, considerando che l'emolumento in questione risulta suddiviso in due parti, la prima delle quali erogata solo in funzione del miglioramento del conto economico rispetto all'anno precedente, la seconda attribuita secondo condizioni diverse nei settori di produzione e nei settori di staff con presupposti di erogazione riferiti alla struttura aziendale nel suo insieme o alle strutture che la costituiscono (nella specie, il giudice di merito ha negato la computabilità nella retribuzione dell'emolumento sul presupposto che la produttività concernesse i singoli e non la struttura di appartenenza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Contr. Coll. 26/11/1994

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)