Sez. 3, Sentenza n. 2855 del 11/02/2005 (Rv. 582069 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE | Clausola generale di buona fede nell'esecuzione del contratto - Contenuto - Autonomo dovere giuridico a carico delle parti - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE
La clausola di buona fede nell'esecuzione del contratto opera come criterio di reciprocità, imponendo a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra e costituisce un dovere giuridico autonomo a carico delle parti contrattuali, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge; ne consegue che la sua violazione costituisce di per sé inadempimento e può comportare l'obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato. (Principio affermato in materia di locazione, in un caso in cui il locatore, obbligato per provvedimento giudiziale alla consegna dell'immobile, lo aveva reso inagibile ingombrandolo con alcune bare che si era appositamente procurato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)