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Sez. 1, Sentenza n. 19024 del 29/09/2005 (Rv. 583654 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - CAUSE | Contrarietà a norme imperative - Presupposti - Contrarietà concernente gli elementi intrinseci della fattispecie - Necessità - Contrasto con norme imperative della condotta tenuta nel corso della formazione o dell'esecuzione del contratto - Nullità del contratto - Esclusione - Fattispecie in tema di contratto di vendita di valori mobiliari.
Stato
decisa il 2005-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583654-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - CAUSE

La nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, ai sensi dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., postula che siffatta violazione attenga ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, cioè relativi alla struttura o al contenuto del contratto, e quindi l'illegittimità della condotta tenuta nel corso delle trattative per la formazione del contratto, ovvero nella sua esecuzione, non determina la nullità del contratto, indipendentemente dalla natura delle norme con le quali sia in contrasto, a meno che questa sanzione non sia espressamente prevista anche in riferimento a detta ipotesi, come accade nel caso disciplinato dal combinato disposto degli artt. 1469-ter quarto comma, e 1469-quinquies, primo comma, cod. civ., in tema di clausole vessatorie contenute nei cd. contratti del consumatore, oggetto di trattativa individuale (In applicazione di siffatto principio, la S.C. ha escluso che l'inosservanza degli obblighi informativi stabiliti dall'art 6 della legge n. 1 del 1991, concernente i contratti aventi ad oggetto la compravendita di valori mobiliari, cagioni la nullità del negozio, poichè essi riguardano elementi utili per la valutazione della convenienza dell'operazione, sicchè la loro violazione neppure dà luogo a mancanza del consenso).

Riferimenti normativi: Legge 02/01/1991 num. 1 art. 6, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1469 ter com. 4, Cod. Civ. art. 1469 quinquies com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)