diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 389 del 03/02/1975 (Rv. 373634 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI NATURALI - CONVIVENZA MORE UXORIO - PRESTAZIONE DI SOMME DALL'UNO ALL'ALTRO CONVIVENTE PER LE SUE NECESSITA - OBBLIGAZIONE NATURALE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - PROMESSA DELL'EREDE DI UNO DEI CONVIVENTI AL CONVIVENTE SUPERSTITE DI RIMBORSO DELLE SOMME DA COSTUI SPESE PER IL DEFUNTO - OBBLIGAZIONE NATURALE - ESECUZIONE COATTIVA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1975-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373634-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI NATURALI - CONVIVENZA MORE UXORIO - PRESTAZIONE DI SOMME DALL'UNO ALL'ALTRO CONVIVENTE PER LE SUE NECESSITA - OBBLIGAZIONE NATURALE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - PROMESSA DELL'EREDE DI UNO DEI CONVIVENTI AL CONVIVENTE SUPERSTITE DI RIMBORSO DELLE SOMME DA COSTUI SPESE PER IL DEFUNTO - OBBLIGAZIONE NATURALE - ESECUZIONE COATTIVA - INAMMISSIBILITA.*

Nel rapporto di convivenza more uxorio, integra un adempimento di obbligazione naturale non soltanto l'assistenza morale ed affettiva prestata da uno dei soggetti di tale rapporto, a favore dell'altro, ma anche l'esborso di somme effettuato da uno di tali soggetti, sia esso l'uomo o la donna, al fine di sopperire a singole necessita del compagno, purche possa riscontrarsi un rapporto di proporzionalita tra le somme esborsate ed i doveri morali e sociali assunti reciprocamente dai conviventi. Da tanto consegue che non sussiste alcun Obbligo giuridico di restituire tali somme ne a carico del beneficiario dell'erogazione ne, dopo la sua morte, a carico dell'erede e che, pertanto, la promessa di un'attribuzione patrimoniale fatta da quest'ultimo a favore del convivente superstite (nella specie, Costituzione di un usufrutto decennale su di un appartamento con scrittura privata) al solo scopo di rimborsarlo delle spese compiute nell'interesse del defunto non da luogo ad un vincolo giuridico, ma crea un'obbligazione naturale insuscettibile di esecuzione coattiva. (V 60/69, mass n 337896).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2034

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)