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Sez. 4, Sentenza n. 9086 del 28/03/2000 Ud. (dep. 11/08/2000) Rv. 217124 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Scriminante di cui all'art. 98, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Configurabilità - Limiti - Obbligo di immediato avviso alle autorità indicate nella norma - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217124-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In materia di accertamento di reati concernenti gli stupefacenti, la disposizione dell'art. 98, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che consente all'autorità di polizia di omettere o ritardare gli atti di propria competenza, va interpretata, attesane l'eccezionalità, in maniera rigorosa; è pertanto indispensabile che, come previsto dalla norma citata, l'autorità operante informi "immediatamente", anche a mezzo del telefono, sia l'autorità giudiziaria che il Servizio centrale antidroga. (Fattispecie in cui è stata esclusa la scriminante in parola in quanto l'informazione al Servizio centrale antidroga venne del tutto omessa e quella al pubblico ministero venne fatta solo la mattina successiva, in relazione a fatti avvenuti durante la notte).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 98 com. 2, Cod. Pen. art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)