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Sez. 3 - , Sentenza n. 20016 del 18/06/2020 Cc. (dep. 06/07/2020) Rv. 279506 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Inosservanza delle disposizioni impartite dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria ex art. 98, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 - Inutilizzabilità degli atti di indagine - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-06-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279506-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

L'inosservanza delle disposizioni impartite dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 98, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, circa la possibilità di ritardare l'esecuzione di un atto di indagine (nella specie, il sequestro di una piantagione di cannabis), non determina l'inutilizzabilità degli atti compiuti, attesa la tassatività delle relative ipotesi, tra le quali non rientra l'inosservanza delle prescrizioni contemplate dalla disposizione citata.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 98 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)