Sez. 1, Sentenza n. 12514 del 23/11/1992 (Rv. 479677 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - In genere | Dichiarazione di pubblica utilità - Mancanza o inefficacia - Conseguenze - Decreto di espropriazione - Effetti - Incidenza sul diritto soggettivo del proprietario - Esclusione - Fondo del privato - Irreversibile trasformazione per la realizzazione dell'opera pubblica - Proprietario - Diritto al valore venale - Ammissibilità - Predetti principi - Espropriazione ex legge n. 865 del 1971 - Applicabilità.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - In genere
Il principio in forza del quale il decreto di espropriazione emesso senza la preventiva dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, ovvero dopo che la medesima sia divenuta inefficace per inutile decorso dei termini in essa fissati per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni, configura un provvedimento preso in carenza di potere inidoneo ad incidere sul diritto soggettivo del proprietario - che, peraltro, si converte in diritto al valore venale dell'immobile, ove questo sia stato, nonostante tale decorso dei termini, comunque utilizzato come parte integrante ed irreversibile dell'opera pubblica di fatto realizzata - è applicabile anche alle espropriazioni regolate "ex novo" dalla legge 22 ottobre 1971 n. 865.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)