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Sez. 2, Sentenza n. 5868 del 12/06/1998 (Rv. 516405 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIÙ PARTI | Presso l'unico procuratore costituito - Consegna di una sola copia dell'atto - Conseguenze - Nullità (e non inesistenza) della notifica - Sanatoria retroattiva della nullità - Condizioni - Costituzione in giudizio di tutti gli appellati - Necessità - Mancata rinnovazione della già avvenuta costituzione in giudizio da parte degli appellati dopo la eventuale riassunzione del giudizio - Rilevanza ostativa alla sanatoria - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516405-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIÙ PARTI

La notificazione dell'atto di impugnazione a più parti presso un unico procuratore, eseguita mediante consegna di una sola copia dell'atto (o di un numero di copie inferiore a quello delle parti cui l'atto è destinato) è causa non di inesistenza, ma di nullità della notifica, vizio sanabile, con effetto retroattivo, attraverso la costituzione in giudizio di tutte le parti cui l'impugnazione sia diretta, senza che assuma rilievo ostativo a tale sanatoria la circostanza che gli appellati, ritualmente costituiti, non abbiano, poi, rinnovato la costituzione in giudizio dopo una eventuale riassunzione del processo successiva alla cancellazione della causa dal ruolo, trattandosi, pur sempre, dello stesso procedimento, riattivato dopo lo stato di quiescenza conseguente alla detta cancellazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)