Sez. 3, Sentenza n. 317 del 11/01/2002 (Rv. 551501 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA | Nullità della notifica di un atto di impugnazione - Costituzione in giudizio del destinatario - Sanatoria - Efficacia retroattiva al momento della notifica viziata - Tempestività dell'impugnazione.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA
La nullità della notifica di un atto di impugnazione è sanata, per raggiungimento dello scopo, dalla costituzione in giudizio del destinatario e la sanatoria retroagisce al momento del compimento della notifica viziata, rendendo così tempestiva l'impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)