Sez. L, Sentenza n. 16553 del 05/08/2016 (Rv. 640849 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI | Benefici contributivi per i lavoratori esposti all'amianto - Applicabilità ai lavoratori autonomi - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI
La maggiorazione del periodo lavorativo ai fini pensionistici, di cui all'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992, per i lavoratori del settore dell'amianto, non è applicabile ai lavoratori autonomi, per i quali non trova riscontro la finalità di agevolazione del prepensionamento a fronte del rischio di disoccupazione per la cessazione dell'attività delle aziende obbligate alla dismissione dell'amianto dal ciclo produttivo, poiché essi non sono vincolati ad una determinata attività e sono in grado di sostituire, per l'espletamento del lavoro, i materiali contenenti la sostanza nociva con altri reperibili sul mercato. Né è dubbia la legittimità costituzionale della norma attese le peculiarità che differenziano le due categorie di lavoratori e le particolari condizioni in cui operano i prestatori di lavoro subordinato, costretti a svolgere la loro attività nell'ambiente e con gli orari prescelti dal datore di lavoro e impossibilitati a ricorrere a misure di protezione contro l'azione nociva dell'amianto che non siano quelle apprestate dall'azienda..
Riferimenti normativi: Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)