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Sez. L, Sentenza n. 11110 del 26/07/2002 (Rv. 556319 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Lavoratori del settore dell'amianto - Beneficio pensionistico ex art. 13, comma ottavo, della legge n. 257 del 1992 - Applicabilità anche ai lavoratori autonomi - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2002-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556319-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

Dal tenore letterale e dalle vicende modificative della legge n. 257 del 1992 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) si evince che il beneficio pensionistico della rivalutazione dei periodi assicurativi di cui all'art. 13, comma ottavo, della legge si applica soltanto ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei lavoratori autonomi, non sussistendo dubbi di legittimità costituzionale in considerazione sia delle peculiarità che differenziano le due categorie, sia delle particolari condizioni in cui operano i lavoratori dipendenti, costretti a svolgere la loro attività nell'ambiente e con gli orari prescelti dal datore di lavoro e impossibilitati a ricorrere a misure di protezione contro l'azione nociva dell'amianto che non siano quelle apprestate dall'azienda.

Riferimenti normativi: Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST., Decreto Legge 05/06/1993 num. 169 art. 1 CORTE COST., Legge 04/08/1993 num. 271 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)