Sez. 1, Sentenza n. 8570 del 07/08/1993 (Rv. 483407 - 01)
Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - In genere | Sentenza di divorzio - Previsione di un criterio di adeguamento automatico dell'assegno di divorzio - Necessità - Riferimento agli indici ufficiali di svalutazione monetaria - Criterio minino di adeguamento garantito - Configurabilità - Giudice - Scelta tra altri possibili criteri - Ammissibilità.
Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - In genere
La disposizione dell'art. 5, settimo comma, della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nel testo modificato dall'art. 9 della legge 6 marzo 1987 n. 74 - secondo cui la sentenza deve stabilire (salvo la motivata ricorrenza di una palese iniquità) anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno di divorzio, "almeno" con riferimento agli indici di svalutazione monetaria - imponendo la prefissione necessaria di un sistema di adeguamento automatico che, in relazione alla funzione assistenziale dell'assegno, valga a mantenere inalterata la condizione economica del coniuge titolare dell'assegno, è diretta a limitare il ricorso a reiterati procedimenti di revisione dell'assegno e quindi a ridurre la conflittualità tra le parti. A tal fine il riferimento agli indici ufficiali di svalutazione monetaria costituisce - come è dato desumere dal termine "almeno" - il criterio minimo di adeguamente garantito, restando al giudice un ampio potere di scelta, in relazione alla peculiarità della fattispecie, tra gli altri possibili criteri, in modo da rapportare l'interesse del beneficiario ad una totale conservazione del potere di acquisto dell'assegno al grado di elasticità dei redditi del soggetto obbligato.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)