Sez. 1, Sentenza n. 2273 del 18/03/1996 (Rv. 496421 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Adeguamento automatico - Riferimento agli indici ufficiali di svalutazione monetaria - Criterio minimo di adeguamento garantito - Configurabilità - Scelta tra altri possibili criteri - Ammissibilità - Condizioni.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
In tema di adeguamento automatico dell'assegno di divorzio, poiché l'art. 5, settimo comma, della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nel testo modificato dall'art. 9 della legge 6 marzo 1987 n. 74, dispone che l'adeguamento deve essere stabilito "almeno" con riferimento agli indici ufficiali di svalutazione monetaria (salvo il caso di palese iniquità, che richiede specifica motivazione), il potere discrezionale del giudice di scegliere, in relazione alla peculiarità della fattispecie, altri possibili criteri di adeguamento - per rapportare l'interesse del beneficiario ad una totale conservazione del potere di acquisto dell'assegno al grado di elasticità dei redditi del soggetto obbligato - è subordinato alla verifica che tali criteri non comportino un adeguamento inferiore a quello conseguibile attraverso l'applicazione degli indici ISTAT.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)