Sez. 1, Sentenza n. 8920 del 24/07/1992 (Rv. 478325 - 01)
Procedimento civile - Notificazione - Alla residenza, dimora, domicilio | Atto - Notificazione a mani di persona di famiglia o addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda - Avvenuta notificazione - Avviso al destinatario a mezzo raccomandata - Necessità - Esclusione - Persona di famiglia o addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda - Penalità - Prova contraria - Ammissibilità.
Procedimento civile - Notificazione - Alla residenza, dimora, domicilio
In caso di notificazione di un atto a mani di persona di famiglia e addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, di cui all'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., non è necessaria l'ulteriore adempimento dell'avviso al destinatario della avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata, prevista dal quarto comma del menzionato articolo solo in caso si notifica al portiere o al vicino di casa; peraltro la qualità di persona di famiglia o di addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume "iuris tantum" dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, ma contro tale presunzione semplice è ammessa la prova contraria da parte del destinatario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)