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Sez. 1, Sentenza n. 2454 del 10/09/1974 (Rv. 370860 - 01)

SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO - CONTENUTO DELLE MODIFICAZIONI - RECESSO DEL SOCIO DISSENZIENTE - RIMBORSO DELLE AZIONI - LIQUIDAZIONE - CRITERI - DIFFERENZA TRA AZIONI QUOTATE E AZIONI NON QUOTATE IN BORSA - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO ALLE SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA.*
Stato
decisa il 1974-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370860-01

SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO - CONTENUTO DELLE MODIFICAZIONI - RECESSO DEL SOCIO DISSENZIENTE - RIMBORSO DELLE AZIONI - LIQUIDAZIONE - CRITERI - DIFFERENZA TRA AZIONI QUOTATE E AZIONI NON QUOTATE IN BORSA - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO ALLE SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA.*

L'art 2437 cod civ (richiamato, per le societa a responsabilita limitata, dall'art 2494) attribuisce al socio recedente il diritto di ottenere il rimborso delle proprie azioni, secondo il prezzo medio dell'ultimo semestre, se queste sono quotate in borsa, o, in caso contrario, in proporzione del patrimonio sociale risultante dal bilancio dell'ultimo Esercizio. Per le societa non quotate in borsa deve dunque farsi luogo alla liquidazione della quota con riferimento alla situazione patrimoniale della societa risultante dall'ultimo bilancio di Esercizio; a tal fine potra tenersi conto soltanto degli elementi che debbono o possono essere iscritti a contenuto del bilancio a norma dell'art 2424 e seguenti cod civ, secondo i criteri legali (sia pure prudenziali) dettati per la valutazione degli elementi dell'attivo dall'art 2425 e, per l'avviamento, dall'art 2427 cod civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2424, Cod. Civ. art. 2425, Cod. Civ. art. 2427, Cod. Civ. art. 2437, Cod. Civ. art. 2494

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)