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Sez. 1, Sentenza n. 5850 del 22/04/2002 (Rv. 553921 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO - CONTENUTO DELLE MODIFICAZIONI - RECESSO DEL SOCIO DISSENZIENTE - RIMBORSO DELLE AZIONI | Liquidazione - Nelle società non quotate in borsa - Riferimento al patrimonio sociale risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio - Nozione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553921-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO - CONTENUTO DELLE MODIFICAZIONI - RECESSO DEL SOCIO DISSENZIENTE - RIMBORSO DELLE AZIONI

Per le società non quotate in borsa, il rimborso delle azioni del socio receduto deve avvenire, a norma dell'art. 2437, primo comma, cod. civ., con riferimento alla situazione patrimoniale della società risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio, per esso intendendosi - stante la finalità della norma, consistente nella necessità di liquidare in favore del socio una quota che sia la più vicina possibile al reale ed effettivo valore del patrimonio della società -, non già l'ultimo bilancio approvato, ma il bilancio relativo all'ultimo anno, conclusosi precedentemente al giorno del recesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2437

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)