Sez. 1 - , Ordinanza n. 23173 del 31/07/2023 (Rv. 668467 - 02)
ADOZIONE - ADOZIONE (DI MINORI) IN CASI PARTICOLARI - IN GENERE | Parenti entro il quarto grado del minore - Adozione c.d. “mite - Ammissibilità - Ragioni.
ADOZIONE - ADOZIONE (DI MINORI) IN CASI PARTICOLARI - IN GENERE
In materia di adozione in casi particolari, ai sensi dell'art. 44 lett. d) della l. n. 184 del 1983, ai parenti entro il quarto grado del minore, i quali prestino a quest'ultimo l'assistenza materiale e morale che i genitori non sono più in grado di offrire e risultino all'uopo idonei, è consentita la possibilità dell'adozione cd. mite, a ciò non ostando la previsione di cui alla lett. a) del medesimo articolo, in conformità al principio ispiratore di tutta la disciplina, finalizzato all'effettiva realizzazione del preminente interesse del minore, da valutarsi, secondo l'evoluzione del diritto vivente, con riguardo all'esigenza di favorire il consolidamento dei rapporti tra il minore e coloro che già si prendono cura di lui e di garantirgli una tutela giuridica più incisiva, corrispondente alla condizione dell'adottato in casi particolari, che è equiparabile allo "status" di figlio minore.
Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 30, Cod. Civ. art. 315 bis, Cod. Civ. art. 330, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 48, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 44 lett. D CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)