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Sez. L, Sentenza n. 2968 del 26/03/1994 (Rv. 485931 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile | Rimborso del bollo annuale della patente - Inclusione.
Stato
decisa il 1994-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485931-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile

L'art. 12, n. 3, legge n. 153 del 1969 esclude dall'imponibile contributivo le somme erogate al lavoratore a titolo di rimborso del pagamento di spese effettuate nell'interesse del datore di lavoro, purché documentate a piè di lista; rientra quindi nella retribuzione imponibile il rimborso del bollo annuale della patente, la cui spesa non può considerarsi come fatta nell'interesse del datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)