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Sez. L, Sentenza n. 6923 del 01/08/1996 (Rv. 498899 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Esenzione in tutto o in parte di determinati emolumenti da contribuzione - Tassatività dell'elencazione di cui all'art. 12 legge n. 153 del 1969 - Equiparabilità di altri emolumenti - Esclusione - Salvezza delle ulteriori previsioni di legge - Rilevanza - Indennità per prestazioni continuativamente fuori sede - Assimilazione legale all'indennità di trasferta - Indennità di trasferimento - Equiparabilità all'indennità di trasferta - Esclusione - Rimborsi spese senza obbligo di rendiconto - Assimilazione ai rimborsi a piè di lista - Inammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498899-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

L'elencazione da parte dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969 degli emolumenti esclusi in tutto o in parte ai fini del computo dei contributi previdenziali ha carattere esplicitamente tassativo e non sono quindi ammissibili analogie od equiparazioni, se non nei limiti puntualmente individuati da successive disposizioni, quali l'art. 9 "ter" del D.L. n. 103 del 1991, introdotto dalla legge di conversione n. 166 del 1991, che, con disposizione interpretativa (salve le deroghe alla sua retroattività previste dall'art. 4 "quater" del D.L. n. 6 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 63 del 1993) ha equiparato alle indennità di trasferta, ai fini della esenzione dalla contribuzione nella misura del cinquanta per cento, le indennità spettanti ai lavoratori tenuti per contratto ad un'attività lavorativa in luoghi variabili e sempre diversi da quelli della sede aziendale. Pertanto non possono essere equiparate alle indennità di trasferta le somme corrisposte in occasione di un vero e proprio trasferimento, né ai rimborsi spese "a piè di lista" possono essere assimilate le somme corrisposte per rimborso spese senza obbligo di resa di conto. (Nella specie la S.C. ha annullato per vizio di motivazione la sentenza di merito che aveva "apoditticamente" riconosciuto natura parzialmente risarcitoria ad un'indennità definita di trasferimento, senza innanzitutto verificare la natura degli eventi a cui era collegata, e aveva assimilato ai rimborsi "a piè di lista" importi corrisposti a titolo di rimborso spese senza obbligo di resa di conto, valorizzandone l'esiguo importo e valutandoli proporzionati alla normali esigenze di un lavoratore in trasferta, senza quindi verificare la sussistenza dei requisiti dell'effettuazione di una spesa nell'interesse del datore di lavoro e della precisa documentazione).

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., Legge 17/03/1993 num. 63 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 9 ter CORTE COST., Decreto Legge 15/01/1993 num. 6 art. 4 quater CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)