Sez. 1, Sentenza n. 355 del 10/01/2008 (Rv. 600878 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM | "Legitimatio ad causam" e titolarità attiva o passiva del rapporto - Nozioni - Differenze - Conseguenze - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM
La "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito l'esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. (Nella specie, la S.C., rigettando il ricorso avverso la sentenza impugnata, ha ritenuto sufficiente, ai fini della legittimazione passiva dei convenuti, che nella domanda attorea essi fossero indicati quali autori di illeciti anticoncorrenziali rientranti nella previsione della disciplina dettata dalla legge n. 287 del 1990, la quale regola le azioni di nullità e di risarcimento dei danni nascenti dall'illecito anticoncorrenziale, attenendo invece al merito la questione se gli stessi convenuti fossero in concreto esonerati dall'applicazione della normativa antitrust per avere agito nell'ambito di una delle ipotesi di esenzione disciplinate dalla legge).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 10/10/1990 num. 287 art. 8 CORTE COST., Legge 10/10/1990 num. 287 art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)